Data ultimo aggiornamento: 06 febbraio 2024
Su richiesta delle Società che intendono esportare i prodotti cosmetici al di fuori dell’Unione europea, il Ministero della Salute rilascia il “Certificato di libera vendita” (CLV) nel quale si dichiara che, considerando sia le dichiarazioni rese dalla Società sia le procedure regolatorie dell’Autorità competente, i prodotti cosmetici oggetto del CLV possono essere venduti liberamente in Italia. Esclusivamente per fronteggiare le nuove disposizioni normative delle autorità cinesi sui prodotti cosmetici importati in Cina, entrate in vigore l’1 gennaio 2021, ed evitare l’obbligo di effettuazione dei test su animali per i prodotti cosmetici definiti “per uso generale” provenienti dall’Unione europea, il Ministero della Salute rilascia una dichiarazione sulle Buone Pratiche di Fabbricazione, la “Good Manufacturing Practice Declaration” (GMP) contestualmente al rilascio del CLV per la Cina.
Secondo la attuale classificazione dei prodotti cosmetici in Cina, i cosmetici speciali sono i cosmetici utilizzati per la tintura dei capelli, per la permanente, per la rimozione delle macchie e lo sbiancamento della pelle, per la protezione solare, per l’utilizzo cosmetico in caso di caduta dei capelli e tutti quei cosmetici con nuove affermazioni di efficacia. I cosmetici generali sono tutti quei cosmetici diversi dai cosmetici speciali.
La persona responsabile/direttore tecnico/il legale rappresentante della Società che intende esportare in Cina i prodotti cosmetici appartenenti alla categoria di “prodotti cosmetici per uso generale”, come definiti dalla attuale classificazione dei prodotti cosmetici in Cina, oppure la Società produttrice in conto terzi di tali prodotti.
Anche per le marche da bollo, in alternativa alla ricevuta generata dal sistema PagoPA, l'istante potrà presentare dichiarazione sostitutiva, resa conformemente alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto pagamento della tariffa dovuta, precisando l'importo, la data, l'ora del pagamento ed il codice identificativo del pagamento medesimo.
Il rilascio dei documenti, ai sensi della L.241/90, avviene in 30 giorni dalla data di accettazione dell'istanza (timbro ufficio accettazione corrispondenza del Ministero o ricevuta di ritorno per raccomandata A/R o ricevuta di ritorno PEC).
Se la documentazione non è completa o non è conforme alla normativa, l’Ufficio competente richiede documentazione integrativa. In questo caso c’è la sospensione dei termini temporali dell’istruttoria fino all’acquisizione della documentazione richiesta.
Tariffa: € 190,00 per ogni CLV . Si rammenta che il Ministero della Salute, al fine di avviare il procedimento finalizzato al rilascio dei certificati, deve poter verificare univocamente l'avvenuto assolvimento della tariffa dovuta. Pertanto, ad esito del pagamento con metodo PagoPA, l'istanza deve essere corredata della ricevuta di pagamento generata dal sistema, da cui sia visibile oggetto del pagamento e identificativo del medesimo. In alternativa, l'istante potrà presentare dichiarazione sostitutiva, resa conformemente alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto pagamento della tariffa dovuta, precisando l'importo, la data, l'ora del pagamento ed il codice identificativo del pagamento medesimo. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2021, non sarà possibile avviare l'istruttoria in assenza della presentazione da parte dell'istante di documentazione idonea ad attestare l'avvenuto pagamento della tariffa prevista per il rilascio dei certificati richiesti.
Marca da bollo:
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
Ufficio 8 ¿ Biocidi e cosmetici
FAQ -Rilascio di CLV di prodotto cosmetico.pdf