Data ultimo aggiornamento: 07 aprile 2021
Contro il giudizio della Commissione medica ospedaliera, gli aventi diritto possono presentare ricorso al Ministero, direttamente o tramite l’Azienda Sanitaria di appartenenza, che lo istruisce e lo trasmette all'ufficio medico legale per il competente parere. Sulla base di detto parere viene emesso il decreto decisorio che viene notificato all'interessato a conclusione del procedimento.
i soggetti che hanno presentato domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/1992 e che hanno ottenuto il giudizio da parte della Commissione medica ospedaliera
gli eredi dei suddetti soggetti qualora questi siano deceduti
gli aventi diritto nell'ordine il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge sia derivata la morte.
Il ricorso va inoltrato, in carta libera, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso delle Commissioni mediche ospedaliere all’ Azienda Sanitaria competente o direttamente al Ministero della Salute.
Se presentato alle Aziende Sanitarie, queste provvedono ad inviare al Ministero, in originale:
a) il ricorso;
b) il fascicolo dell'interessato;
c) eventuale ulteriore documentazione prodotta dall'interessato medesimo.
La decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso deve essere assunta entro 3 mesi dalla presentazione del ricorso e deve essere comunicata entro i successivi 30 giorni all'interessato o al soggetto a cui questi ha dato il mandato di patrocinio.
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
Quadro normativo
Circolari, pareri
Sentenze Corte Costituzionale
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure (DGVESC)
Ufficio 4 - Indennizzi ex L. 210/90