Le navi frigorifero, che sono imbarcazioni da pesca che effettuano anche il congelamento di prodotti ittici a bordo, le navi officina che effettuano anche trasformazione a bordo e le navi reefer che sono navi da carico che trasportano prodotti della pesca a temperatura controllata, escluse le porta container, sono soggette a riconoscimento comunitario ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04.
Il Ministero della Salute riconosce, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 29 aprile 2004, le navi officina, le navi frigorifero e le navi reefer ed effettua sulle stesse i controlli ufficialiprevisti dal regolamento (UE) n. 2017/625.
Le modalità indicate dall'articolo 148 del regolamento (UE) 2017/625prevedono, a seguito di visita in loco attestante il possesso dei requisiti previsti, la concessione del riconoscimento “condizionato” della durata non superiore a 12 mesi e successivamente la concessione del riconoscimento “definitivo”.
Vengono eseguiti due sopralluoghi in territorio italiano:
1. per il rilascio del riconoscimento comunitario condizionato
2. per il riconoscimento definitivo.
Laddove l’operatore interessato al riconoscimento non renda disponibile la nave presso un porto italiano, la tariffa richiesta sarà maggiorata dell’importo relativo alle spese di missione necessarie per il raggiungimento in acque internazionali della nave (art. 48, comma 4 della legge 4 giugno 2010 n. 96).
Sul sito del Ministero vengono pubblicati Elenchi stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 per la produzione di alimenti di origine animale
L’operatore del settore alimentare (OSA) che intende ottenere il rilascio del riconoscimento ministeriale per l’attività di nave officina, le nave frigorifero e nave reefer
30 giorni
Tariffa: € 1.500,00 per l’esecuzione dei due sopralluoghi, costo maggiorato per il raggiungimento della nave in acque internazionali
Marca da bollo: 2 marche da € 16,00 (una per la domanda, una per il decreto)
Modalità di pagamento
Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali
Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 27 .Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionalealle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensidell’articolo 12, lettere a) , b) , c) , d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
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Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Ufficio 2 - Igiene degli alimenti ed esportazione
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Data ultimo aggiornamento: 01 aprile 2021