





Ai fini della tutela della salute pubblica e animale, il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80 stabilisce che l'importazione di campioni commerciali debba essere preventivamente autorizzata dal Ministero della Salute (ex Ministero della Sanità).
Ai sensi del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, per campione commerciale si intende: "il campione privo di qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di un prodotto di origine animale di cui e' prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua composizione e della specie animale da cui e' stato ottenuto".
Considerato che i rischi sanitari connessi con l'importazione dei suddetti campioni possono variare in funzione di numerosi fattori (es. situazione sanitaria del Paese terzo di provenienza, specie animale d'origine, natura dei campioni, ecc.) le prescrizioni per l'importazione, atte a garantire il controllo dei rischi suddetti, vengono stabilite dal Ministero della Salute caso per caso.
Resta fermo che i campioni commerciali in questione:
- possono essere importati soltanto attraverso un punto di entrata (aeroporto, porto, ecc.) sede di Posto di Controllo Frontaliero (PCF);
- devono essere trasportati, in imballaggi o contenitori a perfetta tenuta, direttamente dal PCF d'ingresso all'utilizzatore autorizzato;
- devono essere custoditi ed utilizzati in un'area dello stabilimento fisicamente separata da quelle riservate ai prodotti destinati alla commercializzazione;
- non possono essere destinati ad usi diversi da quelli per i quali sono stati introdotti nel territorio nazionale;
- se non vengono rispediti al Paese terzo di origine devono essere smaltiti in ottemperanza alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009.
Importatori o loro rappresentanti legali
Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.
Eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione dell'istanza possono essere richiesti ad istanza già acquisita.
- Modulo di istanza di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80. (formato doc, formato odt)
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Allegati
I documenti da allegare sono specificati nei moduli
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PEC
Indirizzo di PEC: dgsa@postacert.sanita.it
Oggetto: SA-IPAM-ACC0: richiesta di autorizzazione sanitaria per l'importazione di campioni commerciali, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80
Istruzioni aggiuntive: In caso di utilizzo di una casella di posta ordinaria è necessario allegare il documento di identità
30 giorni a decorrere dalla data del protocollo di entrata
Marca da bollo: N. 1 marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sull'istanza
- Posta elettronica certificata
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
- Decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, articolo 1, comma 2, lettera a) e articolo 5, comma 5
- Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, articolo 16, lettera e)
Consulta il Trovanormesalute
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Nominativo:
Gilberto Izzi
Indirizzo: Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma
Telefono: 06 59946531
Email: g.izzi@sanita.it
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)
Non sono presenti FAQ
Aree e siti tematici
Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 29 gennaio 2020