





Le partite di merci (prodotti di origine animale e animali vivi) di interesse veterinario introdotte nel territorio nazionale dai diversi Paesi dell’Unione Europea vengono sottoposte sulla base del decreto legislativo del 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche, a sondaggio e in maniera non discriminatoria, a controllo da parte degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (U.V.A.C.), uffici periferici del Ministero della Salute.
Tali Uffici, istituiti con il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 27 e nati a seguito dell'abolizione dei controlli alle frontiere fra i Paesi membri della Comunità Europea, conseguente all'attuazione del Mercato Unico, mantengono al livello statale la responsabilità dei controlli a destino sulle merci di provenienza comunitaria.
Ai sensi del D.lgs n. 28/93 gli Operatori che ricevono prodotti o animali soggetti alla disciplina degli scambi intraUE, devono:
- registrarsi/convenzionarsi presso l’Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) competente territorialmente;
- prenotificare l’arrivo delle partite a loro destinate
Tutti gli Operatori del settore alimentare o zootecnico o dell’industria (ditte, negozi, allevamenti, strutture veterinarie etc.), interessati all’introduzione, a scopo commerciale, da Paesi dell’Unione Europea di animali vivi o prodotti di origine animale.
Gli Operatori che ricevono prodotti o animali soggetti alla disciplina degli scambi intraUE, devono registrarsi/convenzionarsi presso l’Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) competente territorialmente.
Ai fini della registrazione/convenzione, oltre alla richiesta con cui il rappresentante legale formalizza l’istanza di registrazione/convenzione, è necessario produrre all’UVAC la seguente documentazione:
- Visura del certificato di iscrizione al Registro Camerale (Registro delle Imprese della Camera di Commercio) o, ai sensi della normativa vigente, autocertificazione del rappresentante legale della ditta;
- autorizzazione sanitaria rilasciata dai servizi veterinari territorialmente competenti;
- copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale;
- contratto di fitto se il locale fisico di arrivo/consegna della merce non è di proprietà;
- marca da bollo
Per eventuali ulteriori adempimenti contattare l’UVAC di riferimento
Non sono presenti moduli e linee guida
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PEC
Istruzioni aggiuntive: Uffici veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari in cui si richiede il servizio -
E-mail
Istruzioni aggiuntive: Uffici veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari in cui si richiede il servizio -
Consegna a mano
Istruzioni aggiuntive: Uffici veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari in cui si richiede il servizio
Per la procedura di iscrizione (registrazione/convenzione) all’UVAC occorrono i tempi necessari alla valutazione dei documenti prodotti e alle pratiche connesse con la registrazione presso l’UVAC dei dati anagrafici della ditta (generalmente, se tutta la documentazione è corretta in giornata).
Per eventuali ulteriori adempimenti contattare l’UVAC di riferimento (vedi mappa Uffici UVAC)
Prenotifica
Ai sensi del D. Lgs n.117 del 27 maggio 2005, i primi destinatari materiali delle partite di prodotti ed animali vivi provenienti da altri Stati membri, soggetti all’obbligo di prenotifica delle partite a loro destinate, “possono trasmettere la prenotifica di arrivo delle partite …. dando comunque la priorita' agli strumenti informatici e telematici accessibili anche via Internet……”
Per la segnalazione di arrivo delle partite, l’operatore registrato all’UVAC può avvalersi dell’applicativo on-line del sistema SINTESIS (Sistema Integrato per gli Scambi, le Importazioni, gli Stabilimenti) – modulo Scambi intracomunitari. L’accesso al sistema avviene tramite acquisizione di credenziali fornite con apposita procedura di registrazione alla piattaforma informativa NSIS del Ministero della Salute. L’UVAC completerà la procedura di accreditamento per l’utilizzo delle funzionalità del sistema, ivi incluse quelle relative alla segnalazioni di arrivo delle merci.
Le merci devono essere segnalate all’UVAC e ai Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti almeno con un giorno feriale di anticipo rispetto alla data di arrivo prevista (prodotti di origine animale) o entro le 24 ore precedenti l’arrivo della partita (animali vivi).
Per maggiore informazione consulta la sezione "Operatori scambi".
Non è previsto il pagamento di alcuna tariffa
Non è prevista la comunicazione dell'esito
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
- Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica
- Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 (e successive modifiche e integrazioni), attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari
- Decreto 18 febbraio 1993, Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanità
- Decreto ministeriale 20 novembre 2000, Registrazioni e convenzioni con gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari ai fini dei controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali e prodotti di origine animale
Consulta il Trovanormesalute
Non sono presenti contatti
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)
Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)
Non sono presenti FAQ
Aree e siti tematici
Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 27 novembre 2017