





La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie è preposta all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini e Collegi professionali in determinate materie (tenuta degli albi professionali, irrogazione di sanzioni disciplinari), nonché sulla regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi.
Il d.lgs. C.p.S n. 233/1946, all'art 19 prevede che avverso le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione, a norma dell'art. 362 c.p.c. per motivi attinenti alla giurisdizione, e per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost..
Al fine di presentare il ricorso in Cassazione, il ricorrente, tramite avvocato a ciò autorizzato, è tenuto a presentare all'ufficio 1 - Affari generali e segreteria CCEPS l'istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 c.p.c. L'Ufficio di Segreteria provvederà, una volta vidimata l'istanza, a restituirla via posta elettronica certificata (PEC) al richiedente.
Contestualmente, la parte può richiedere tramite l’apposito modulo il proprio fascicolo; l'Ufficio provvederà a effettuare la relativa trasmissione unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Sarà cura della parte medesima provvedere al deposito del fascicolo così acquisito nella competente cancelleria della Corte di Cassazione.
Si raccomanda all'atto del deposito alla Competente cancelleria di allegare la relativa ricevuta di avvenuta consegna PEC-CCEPS, attestante la provenienza, l'integrità e l'autenticità del contenuto, sia della decisione CCEPS che dell' istanza opportunamente vistata dalla segreteria per la trasmissione del fascicolo di parte ex art. 369 c.p.c.
- L'avvocato cassazionista del ricorrente iscritto all'Albo delle professioni sanitarie (medico chirurgo; odontoiatra; farmacista; medico veterinario; ostetrica; tecnico sanitario di radiologia medica; IPASVI [infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario])
- L'avvocato cassazionista del presidente dell'Ordine/Collegio
- Il Procuratore della Repubblica territorialmente competente
- Il Ministro della Salute per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato
- Istanza di trasmissione del fascicolo art. 369 c.p.c.
- Modulo per richiesta trasmissione fascicolo di parte per ricorso innanzi alla Corte di Cassazione presentato alla CCEPS, debitamente compilato in ogni sua parte
- Fotocopia del documento di identità dell'interessato o dell'eventuale delegato
- Procura di costituzione in giudizio (ove ci si avvalga di un avvocato difensore)
- modulo ritiro fascicolo di parte (formato doc)
- modulo ritiro fascicolo di parte (formato odt)
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PEC
Indirizzo di PEC: cceps@postacert.sanita.it
Oggetto: PROFS-CCEPS-TFP
Istruzioni aggiuntive: Richiesta trasmissione fascicolo di parte per ricorso innanzi alla Corte di cassazione
30 giorni
Tariffa: gratuito
- Posta elettronica certificata
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
- Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni
- DPR 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni
- Codice di procedura civile
Consulta il Trovanormesalute
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Nominativo:
Segreteria CCPES
Telefono: FAX 06 59942553
Email: cceps@sanita.it
Calendario disponibilità:NO FRONT-OFFICE
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale (DGPROF)
Ufficio 1 - Affari generali e segreteria CCEPS
Non sono presenti FAQ
Aree e siti tematici
Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 27 marzo 2018