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Registrazione ai fini dell'utilizzo di precursori di droghe classificati nelle categorie 2 e 3

La proceduraLa procedura

Tutti gli  operatori che intendono importare, esportate o commercializzare precursori di droga appartenenti alla categoria 2  e gli operatori che intendono esportare precursori di droga appartenenti alla categoria 3 devono richiedere la registrazione all’UCS- Ufficio Centrale Stupefacenti. Sono esclusi da detto obbligo gli utilizzatori di precursori della categoria 2 che utilizzano ma non vendono o cedono ad altri, ad eccezione degli utilizzatori di anidride acetica (sottocategoria 2A) che devono registrarsi non più tardi del 1° luglio 2015.

Chi può richiederloChi può richiederlo

Tutti gli  operatori che intendono importare, esportate o commercializzare precursori di droga appartenenti alla categoria 2  e gli operatori che intendono esportare precursori di droga appartenenti alla categoria 3 devono richiedere la registrazione all’UCS- Ufficio Centrale Stupefacenti. Sono esclusi da detto obbligo gli utilizzatori di precursori della categoria 2 che utilizzano ma non vendono o cedono ad altri, ad eccezione degli utilizzatori di anidride acetica (sottocategoria 2A) che devono registrarsi non più tardi del 1° luglio 2015.

 

Cosa serve per richiederloCosa serve per richiederlo

Gli elementi indispensabili per la registrazione sono riportati per ciascuna categoria nei rispettivi moduli:

ModuliModuli

  • Modulo di richiesta di registrazione per operatori che svolgono attività di esportazione di precursori di categoria 3 (formato odt)
  • Modulo di richiesta di registrazione per operatori che svolgono attività di esportazione di precursori di categoria 3 (formato doc)
  • Modulo di richiesta di registrazione per operatori di precursori di categoria 2 (formato doc, formato odt)
  • Modulo di richiesta di registrazione per utilizzatori di anidride acetica, precursore di categoria 2 e sottocategoria 2a (formato odt, formato doc)
  • Modulo di richiesta di rinnovo di registrazione per operatori che svolgono attivita' di esportazione di precursori di categoria 3 (formato odt)
  • Modulo di richiesta di rinnovo di registrazione per operatori che svolgono attivita' di esportazione di precursori di categoria 3 (formato MODULO DI RICHIESTA DI RINNOVO DI REGISTRAZIONE PER OPERATORI DI PRECURSORI DI CATEGORIA 3)
  • Modulo di richiesta di rinnovo di registrazione per operatori di precursori di categoria 2 (formato doc, formato odt)

Come si presenta la richiestaCome si presenta la richiesta

  • Posta tradizionale
    Ufficio destinatario: Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF) - Ufficio 7 - Ufficio Centrale Stupefacenti
    Indirizzo destinatario: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
  • PEC
    Indirizzo di PEC: dgfdm@postacert.sanita.it
    Oggetto: PRC-CAT23-S8
    Istruzioni aggiuntive: Se la casella elettronica certificata è aziendale allegare copia del documento di identità del presentatore. In caso di invio da posta non certificata, i documenti devono firmati elettronicamente e corredati dalla copia del documento di identita' del legale rappresentante

Quanto tempo ci vuoleQuanto tempo ci vuole

30 giorni

Quanto costaQuanto costa

Tariffa: € 79,74 per registrazione, rinnovo e modifica registrazione


Come viene comunicato l'esitoCome viene comunicato l'esito

  • Posta tradizionale
  • Posta elettronica certificata

Dove viene pubblicato l'esitoDove viene pubblicato l'esito

Non è prevista la pubblicazione dell'esito

NormativaNormativa

  • Decreto legislativo 24/03/2011, n. 50
    Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96

  •  Parlamento Europeo - Consiglio dell'Unione Europea. Regolamento 11/02/2004, n. 273
    Regolamento n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe

  • Consiglio dell’Unione europea. Regolamento (CE) n.111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

  • Commissione europea. Regolamento n.1277/2005 della Commissione del 27 luglio 2005 che stabilisce le modalità di applicazione del  regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n.111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 20004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.


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ContattiContatti

  • Nominativo: Rocco Signorile
    Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
    Telefono: 06 59943295
    Email: precursori@sanita.it

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio responsabile del procedimento

Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
Ufficio 7 - Ufficio Centrale Stupefacenti

FAQFAQ

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TemiAree e siti tematici

Ufficio responsabile del procedimentoUfficio


Data ultimo aggiornamento: 18 giugno 2015


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