





Tutti gli operatori che intendono importare, esportate o commercializzare precursori di droga appartenenti alla categoria 2 e gli operatori che intendono esportare precursori di droga appartenenti alla categoria 3 devono richiedere la registrazione all’UCS- Ufficio Centrale Stupefacenti. Sono esclusi da detto obbligo gli utilizzatori di precursori della categoria 2 che utilizzano ma non vendono o cedono ad altri, ad eccezione degli utilizzatori di anidride acetica (sottocategoria 2A) che devono registrarsi non più tardi del 1° luglio 2015.
Tutti gli operatori che intendono importare, esportate o commercializzare precursori di droga appartenenti alla categoria 2 e gli operatori che intendono esportare precursori di droga appartenenti alla categoria 3 devono richiedere la registrazione all’UCS- Ufficio Centrale Stupefacenti. Sono esclusi da detto obbligo gli utilizzatori di precursori della categoria 2 che utilizzano ma non vendono o cedono ad altri, ad eccezione degli utilizzatori di anidride acetica (sottocategoria 2A) che devono registrarsi non più tardi del 1° luglio 2015.
Gli elementi indispensabili per la registrazione sono riportati per ciascuna categoria nei rispettivi moduli:
- Modulo di richiesta di registrazione per operatori di precursori di categoria 2
- Modulo di richiesta di registrazione per operatori che svolgono attività di esportazione di precursori di categoria 3
- Modulo di richiesta di registrazione per operatori che svolgono attività di esportazione di precursori di categoria 3 (formato odt)
- Modulo di richiesta di registrazione per operatori che svolgono attività di esportazione di precursori di categoria 3 (formato doc)
- Modulo di richiesta di registrazione per operatori di precursori di categoria 2 (formato doc, formato odt)
- Modulo di richiesta di registrazione per utilizzatori di anidride acetica, precursore di categoria 2 e sottocategoria 2a (formato odt, formato doc)
- Modulo di richiesta di rinnovo di registrazione per operatori che svolgono attivita' di esportazione di precursori di categoria 3 (formato odt)
- Modulo di richiesta di rinnovo di registrazione per operatori che svolgono attivita' di esportazione di precursori di categoria 3 (formato MODULO DI RICHIESTA DI RINNOVO DI REGISTRAZIONE PER OPERATORI DI PRECURSORI DI CATEGORIA 3)
- Modulo di richiesta di rinnovo di registrazione per operatori di precursori di categoria 2 (formato doc, formato odt)
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Posta tradizionale
Ufficio destinatario: Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF) - Ufficio 7 - Ufficio Centrale Stupefacenti
Indirizzo destinatario: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
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PEC
Indirizzo di PEC: dgfdm@postacert.sanita.it
Oggetto: PRC-CAT23-S8
Istruzioni aggiuntive: Se la casella elettronica certificata è aziendale allegare copia del documento di identità del presentatore. In caso di invio da posta non certificata, i documenti devono firmati elettronicamente e corredati dalla copia del documento di identita' del legale rappresentante
30 giorni
Tariffa: € 79,74 per registrazione, rinnovo e modifica registrazione
- Posta tradizionale
- Posta elettronica certificata
Non è prevista la pubblicazione dell'esito
- Decreto legislativo 24/03/2011, n. 50
Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96 - Parlamento Europeo - Consiglio dell'Unione Europea. Regolamento 11/02/2004, n. 273
Regolamento n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe - Consiglio dell’Unione europea. Regolamento (CE) n.111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi
- Commissione europea. Regolamento n.1277/2005 della Commissione del 27 luglio 2005 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n.111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 20004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
Consulta il Trovanormesalute
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Nominativo:
Rocco Signorile
Indirizzo: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Telefono: 06 59943295
Email: precursori@sanita.it
Ufficio responsabile del procedimento
Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF)
Ufficio 7 - Ufficio Centrale Stupefacenti
Non sono presenti FAQ
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Ufficio
Data ultimo aggiornamento: 18 giugno 2015