I microchip per l'identificazione dei cani possono essere prodotti o commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute. La registrazione è effettuata dalla DGSA, Ufficio 6, che predispone due elenchi distinti, relativi rispettivamente a:
L'Ufficio 6 comunica l'avvenuta registrazione mediante apposita nota inviata ai produttori e ai distributori registrati.
I produttori e i distributori di microchip
Istanza di registrazione conforme all'Accordo Stato -Regioni del 24 gennaio 2013 e la documentazione ivi prevista, in particolare:
Il produttore o un suo rappresentante legale deve altresì depositare presso il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - un esemplare del dispositivo destinato alla commercializzazione in territorio nazionale, nella confezione con la quale lo stesso sarà posto in vendita.
30 giorni
Tariffa: Il servizio è gratuito
Accordo 24 gennaio 2013
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU).
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Ufficio responsabile del procedimento
Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria
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Data ultimo aggiornamento: 20 aprile 2017