Sede: Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma
Telefono: 06 5994 2813
E-mail: segr.dgocts@sanita.it
PEC PEC: dgocts@postacert.sanita.it


Consiglio superiore di sanità


Il Consiglio superiore di sanità (CSS) è organo consultivo tecnico del Ministro della Salute e svolge le seguenti funzioni:

  • prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro della salute;
  • propone lo studio di problemi attinenti all’igiene e alla sanità;
  • propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
  • propone all’amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;
  • propone la formulazione di standard costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio:

  • sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica
  • sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia
  • sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi
  • sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della salute, ai sensi dei nn. 2 e 3 dell’art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296
  • sugli insetticidi da impiegare nella lotta contro gli anofeli ed altri insetti domestici nocivi per l’uomo e per gli animali
  • sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle norme igieniche del lavoro
  • sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura
  • sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti
  • sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali
  • sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unità sanitarie locali.

I componenti

Il Consiglio è composto da trenta membri di nomina e dai componenti di diritto di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, nonché quelli di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n.3.

Il Consiglio si articola nel Comitato di presidenza, nell’Assemblea generale e in cinque Sezioni.

Le Sezioni

Le Sezioni si occupano di varie tematiche di natura sanitaria e sociale:

  • Sezione I
    Pianificazione di sistema ed economica in ambito sanitario. Innovazione e ricerca. Sviluppo di nuovi modelli di servizio nel Servizio sanitario nazionale
  • Sezione II
    Strutture, servizi e professioni sanitarie. Emocomponenti, vaccini, trapianti e terapie innovative
  • Sezione III
    Prevenzione primaria e secondaria, compresa quella delle malattie diffusibili, medicina di genere, stili di vita, salute mentale, malattie cronico degenerative, profili giuridici in sanità
  • Sezione IV
    Sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali, alimenti di origine animale, ambiente e tutela della biodiversità, istituti zooprofilattici sperimentali, innovazione e ricerca nella sanità animale e sicurezza alimentare
  • Sezione V
    Farmaci e dispositivi medici. Farmacologia.

Le materie di competenza del Consiglio, e la loro suddivisione per Sezioni, sono state aggiornate con il Decreto del Ministro della salute 1 marzo 2022.

La Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute svolge attività di Segreteria e altre attività di supporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanità.


Normativa

Le funzioni e l’organizzazione del Consiglio Superiore di Sanità sono disciplinate da un’apposita normativa, costituita dal Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e dal Decreto ministeriale 6 agosto 2003 n. 342.

Recentemente sono intervenuti il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, che ne disciplina la composizione e il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, che riduce i membri da 40 a 30 e la legge 11 gennaio 2018, n. 3 che ha integrato i componenti di diritto del CSS con i presidenti delle Federazioni nazionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946; con il decreto ministeriale 25 giugno 2018 è stata poi recepita la suddetta variazione nella composizione del CSS. 


Consulta l'archivio della normativa della sezione del Consiglio superiore di sanità

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Data di pubblicazione: 8 febbraio 2018, ultimo aggiornamento 14 marzo 2022