La globalità della copertura assistenziale: i livelli essenziali di assistenza e l'appropriatezza delle prestazioni

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Il criterio della globalità della copertura assistenziale, che rappresenta uno dei fondamentali principi ispiratori della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, implica che compito istituzionale del Ssn non è solo quello di erogare assistenza sanitaria, ma quello di assicurare l’esercizio di tutti i compiti e le funzioni strumentali al benessere psico-fisico della persona. il principio della globalità dell'assistenza è funzionale alla tutela della salute come diritto del singolo ed interesse della collettività, ove la nozione di salute va intesa non tanto e non solo come assenza di malattia, ma in una dimensione più ampia come condizione di benessere fisico e psichico. Il principio della globalità della copertura assistenziale è strettamente legato al principio di sussidiarietà, inteso come criterio operativo funzionale ad elaborare risposte sociali, politiche ed amministrative corrispondenti al livello ed alla tipologia della domanda, dell'interesse e del bisogno della popolazione.

La legislazione sanitaria ha declinato il predetto principio di globalità sussidiarietà nel concetto dei livelli essenziali di assistenza, che costituisce ad oggi il nucleo centrale dell’organizzazione e del funzionamento del Servizio sanitario nazionale. I livelli essenziali di assistenza rappresentano la garanzia dell'obiettivo di equità sociale tra tutti i cittadini, sono necessari per rispondere ai bisogni fondamentali di promozione, di mantenimento e di recupero della salute e devono inoltre essere appropriati alle specifiche esigenze di salute e alle modalità di erogazione. In sintesi, i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse raccolte attraverso il sistema fiscale. Fin dal 1978, con la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, è stato affidato allo Stato, in sede di approvazione del Piano sanitario nazionale, il compito di fissare i livelli delle prestazioni che devono essere garantite a tutti i cittadini, in ottemperanza ai principi di equità ed universalità. Con la legge di riordino del Ssn, all'inizio degli anni'90, si è confermata la competenza dello Stato a definire, in sede di adozione del Piano sanitario nazionale, i livelli di assistenza, da individuarsi sulla base anche di dati epidemiologici e clinici e con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini tali livelli devono essere definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto di cinque fondamentali principi:
  • la dignità della persona umana
  • il bisogno di salute
  • l'equità nell'accesso all'assistenza sanitaria
  • la qualità ed appropriatezza delle cure, con riguardo alle specifiche esigenze
  • l'economicità nell'impiego delle risorse
Le prestazioni sanitarie definite essenziali sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. La possibilità di introdurre vincoli di compartecipazione alla spesa non contraddice il fondamentale principio della solidarietà, in quanto è attraverso il sistema delle esenzioni che si consente ai cittadini che, per condizioni di reddito o di malattia, vivono in situazioni di fragilità di accedere al servizio senza oneri di spesa. Quanto al livello di erogazione e garanzia dei livelli essenziali di assistenza, è attraverso le unità sanitarie locali, avvalendosi anche delle aziende ospedaliere e dei soggetti privati erogatori accreditati, che le Regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza. Con la riforma del Titolo V della Costituzione, spetta allo Stato determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La competenza a definire i livelli essenziali di assistenza è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

I livelli essenziali di assistenza così definiti non possono essere considerati come un dato storicamente immutabile, richiedendosi, al contrario, continui aggiornamenti conformemente sia all'evolversi delle condizioni di salute della popolazione e dei relativi bisogni sanitari che al miglioramento delle conoscenze scientifiche e allo sviluppo tecnologico. In sede di erogazione delle prestazioni, il rispetto del principio dell'appropriatezza determina un impegno delle Regioni ad adottare le misure organizzative e strutturali necessarie a far sì che le prestazioni siano erogate con le modalità e nei regimi (ricovero, day hospital e day surgery, ambulatorio) appropriati e tali da garantire l'uso efficace delle risorse da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere. Le misure predisposte a livello regionale ai fini della promozione dell'appropriatezza erogativa sono sottoposte all'attività di verifica e vigilanza del Ministero della salute.

Negli ultimi anni, tale funzione di monitoraggio e verifica è stata significativamente potenziata per far fronte alle emergenti esigenze di miglioramento dei livelli di efficacia, qualità ed appropriatezza del servizio reso. E' stato di recente istituito anche il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) cui è affidato il compito di coordinare le attuali attività di controllo e verifica affidate a diversi organismi ed enti al fine di facilitare la raccolta dei dati provenienti dal sistema informativo sanitario ovvero dagli altri enti (Ministeri, Regioni, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aziende USL ed ospedaliere, NAS, ecc.) a vario titolo competenti nel settore.

Fonte:"Libro bianco sui principi fondamentali del servizio sanitario nazionale"
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