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Vademecum: cosa sapere

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Il vademecum vuole informare su alcuni aspetti fondamentali del governo delle liste di attesa.

Conoscere la principale normativa di riferimento sulle liste di attesa

La tematica "liste di attesa" è disciplinata da vari atti in primis il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, siglato con l'Intesa Stato-Regioni il 21 febbraio 2019.

Le Regioni e Province Autonome hanno 60 giorni per recepire il PNGLA 2019-2021 e redigere, in accordo con le indicazioni adottate a livello centrale, un proprio Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa contenente una serie di interventi che devono essere ripresi nei Programmi Attuativi Aziendali.

Infatti, ogni Azienda sanitaria, su indicazione della Regione/Provincia Autonoma adotta un nuovo Programma Attuativo Aziendale, o aggiorna quello in uso entro 60 giorni dall’adozione del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa.

Monitoraggio delle prestazioni

Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 ha rivisto l’elenco delle prestazioni da monitorate e ha individuato:

  • 69 prestazioni ambulatoriali (14 visite specialistiche e 55 prestazioni strumentali)
  • 17 prestazioni in regime di ricovero ordinario o diurno

Guarda l'elenco delle prestazioni monitorate (pdf) in base al PNGLA 2019-2021.

Al momento della prescrizione il medico è tenuto ad indicare il quesito diagnostico e la classe di priorità

Il PNGLA 2019-2021 rimarca l’obbligo di indicare chiaramente su tutte le prescrizioni il quesito diagnostico e, per le prestazioni in primo accesso, la classe di priorità.

Il quesito diagnostico descrive il problema di salute che motiva la richiesta da parte del medico di effettuare la prestazione.

La classe di priorità definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie.

Comunicazione e informazione su tempi e liste di attesa

Il PNGLA 2019-2021 sottolinea l’importanza della comunicazione e della informazione sulle liste di attesa (e in particolare circa la prenotazione e i "percorsi di garanzia" in caso di sforamento dei tempi massimi) attraverso sezioni dedicate e accessibili sui siti web regionali e aziendali, campagne informative, Uffici Relazioni con il Pubblico (URP), Carte dei servizi e la  partecipazione di utenti e di associazioni di tutela e di volontariato.

Definizione dei tempi di  attesa

Le Regioni e le Province Autonome, nell’ambito dell’autonomia organizzativa in materia sanitaria, possono definire tempi di attesa inferiori a quelli previsti nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, ma sicuramente non superiori.

Classi di priorità  previste dal Piano Nazionale delle Liste di Attesa PNGLA 2019-2021

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono:

  • Classe U (Urgente), prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
  • Classe B (Breve), prestazioni  da  eseguire entro 10 giorni;
  • Classe D (Differibile), prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite / entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
  • Classe P (Programmata), prestazioni da eseguire entro 120 giorni (dal 1 gennaio 2020). Fino al 31 dicembre la classe P sarà di 180 giorni.

Per le prestazioni di ricovero le classi di priorità sono:

  • Classe A: ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque, da recare grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe B: ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità, ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe C: ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità e non manifestano tendenza ad aggravarsi, né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi;
  • Classe D: ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

Mancata accettazione da parte del cittadino della prima data proposta

Al momento della prenotazione verrà indicata la prima data utile. Qualora il cittadino rifiuti la prima proposta esce dall’ambito di garanzia del rispetto dei tempi di attesa previsto dalla classe di priorità assegnata.

Se il cittadino vuole procedere con una prenotazione presso una struttura sanitaria specifica, i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi di quelli previsti.

Non è possibile sospendere le prenotazioni delle prestazioni

Sospendere le attività di prenotazione (fenomeno delle cosiddette liste d’attesa bloccate, agende chiuse) è una pratica vietata dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 282 (Finanziaria 2006). Le Regioni devono vigilare sul rispetto del divieto di sospensione dell’attività di prenotazione. Sono previste sanzioni amministrative in caso di violazioni al divieto di cui al comma 282.

Prenotazione di visite e esami strumentali di controllo

Il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 stabilisce che nelle prescrizioni deve essere chiaro se trattasi di prestazione in primo accesso o prestazione successiva al primo accesso come i controlli.

I controlli devono essere prescritti dal professionista che ha preso in carico il paziente senza che questi sia rimandato al MMG/PLS per la prescrizione e a tal fine le Aziende devono prevedere idonee modalità per consentire la prenotazione da parte del medico specialista della struttura.

Liste di attesa per i ricoveri

Al momento dell’inserimento in lista di attesa, devono essere comunicate al cittadino informazioni sul suo ricovero, sulla Classe di priorità e i relativi tempi massimi d’attesa, oltre alle indicazioni organizzative previste. Ciascun paziente può richiedere di prendere visione della sua posizione nella lista di attesa per il ricovero facendone opportuna richiesta alla Direzione Sanitaria o Direzione Medica Ospedaliera.

Sistemi CUP

Il nuovo Piano prevede che i sistemi CUP gestiscano in maniera centralizzata tutte le Agende delle strutture pubbliche e private accreditate sia per l’attività istituzionale sia per l’attività erogata in regime libero professionale.

I sistemi CUP devono prevedere funzionalità atte ad intercettare eventuali prenotazioni contemporanee per una stessa prestazione da parte del medesimo utente.

Il Piano prevede lo sviluppo dei sistemi CUP on-line che consentano la consultazione in tempo reale dei tempi di attesa relativi a visite o esami in attività istituzionale e in libera professione intramuraria, secondo le disponibilità effettive.

Il nuovo Piano promuove l’accesso alla prenotazione anche attraverso le farmacie di comunità.

Disdetta prestazioni prenotate e prestazione non eseguita

Il PNGLA 2019-2021 prevede l’attivazione di servizi telematici dedicati alla disdetta delle prestazioni prenotate e l’adozione di strumenti trasparenti e condivisi per il recupero della quota di compartecipazione alla spesa in caso di prestazioni non disdette ed in caso di mancato ritiro dei referti.

Gestione della domanda

Il nuovo Piano promuove tra gli strumenti di gestione della domanda l’adozione del modello dei "Raggruppamenti di Attesa Omogenei - RAO" per le prestazioni specialistiche ambulatoriali. Il modello RAO:

  • prevede il coinvolgimento partecipativo di medici prescrittori (MMG, PLS e Specialisti) e soggetti erogatori;
  • indica i criteri clinici per l’accesso appropriato e prioritario alle prestazioni facendo riferimento al Manuale "Procedura gestionale per l’applicazione del modello RAO" - Allegato C al PNGLA, e successivi aggiornamenti.

Percorsi di tutela

Il nuovo Piano comprende la definizione e l’applicazione di "percorsi di tutela" ovvero percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche i quali prevedano che, qualora venga superato il tempo massimo di attesa a livello istituzionale, possa essere attivata una specifica procedura che permetta al paziente residente e per le richieste di prime prestazioni in Classe di priorità la possibilità di effettuare la prestazione presso un erogatore privato accreditato nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Direttori Generali

Il nuovo Piano rimarca il rispetto degli impegni assunti dai Direttori Generali per il superamento delle criticità legate ai lunghi tempi di attesa, che costituiscono prioritario elemento della loro valutazione secondo  quanto previsto dalle disposizioni vigenti  in materia e fermo restando quanto disposto dall’articolo 3 bis, comma 7 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.

Piani attuativi aziendali

Le Aziende Sanitarie adottano un Programma Attuativo Aziendale che contempla una serie di interventi per la gestione delle liste di attesa in coerenza con quanto definito in ambito regionale/provinciale, tra cui l’individuazione, per le prestazioni di primo accesso, degli ambiti territoriali di garanzia, nel rispetto del principio di prossimità e raggiungibilità, al fine di consentire alle Aziende di quantificare l’offerta necessaria a garantire i tempi massimi di attesa.

Inoltre il Programma Attuativo Aziendale indica i percorsi alternativi o le azioni straordinarie da adottare per garantire i tempi massimi in condizioni di criticità.

Il Programma Attuativo Aziendale è disponibile sul portale dell’Azienda Sanitaria e costantemente aggiornato.



Data di ultimo aggiornamento 7 marzo 2019



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