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Assistenza farmaceutica


immagine di alcuni farmaci


Il DPCM sui nuovi LEA si occupa di assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate (art. 8) e di quella erogata attraverso i servizi territoriali e ospedalieri (art. 9).

Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie convenzionate (art. 8)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso le farmacie convenzionate la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe a) di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 8, comma 10), ossia "farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche", la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali.

Limitatamente ai medicinali con uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosaggio unitario uguali, la fornitura attraverso le farmacie è assicurata fino alla concorrenza del prezzo più basso fra quelli dei farmaci disponibili nel normale ciclo distributivo regionale; se per tale tipologia di medicinali l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha fissato il prezzo massimo di rimborso (art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e tale prezzo è inferiore al più basso dei prezzi dei medicinali considerati, la fornitura attraverso la farmacia è assicurata fino a concorrenza del prezzo massimo di rimborso.

Attraverso le stesse farmacie sono, inoltre, assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati in base alla legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 11, comma 1), nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio-sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione dell'art. 11, comma 1, lettera e).

Assistenza farmaceutica erogata attraverso i servizi territoriali e ospedalieri (art. 9)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono attraverso i propri servizi territoriali e ospedalieri i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale, nonché i farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali (articolo 8, comma 1, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405).

Il Servizio sanitario nazionale garantisce inoltre:

  • qualora non esista valida alternativa terapeutica, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati per i quali siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora per tale indicazione siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda, inseriti in un elenco predisposto e periodicamente aggiornato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa;
  • i medicinali utilizzabili per un'indicazione diversa da quella autorizzata, alle condizioni previste dal decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536 (art. 1, comma 4-bis), convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Per maggiori info

Per approfondire, consulta l'area tematica dedicata al servizio farmaceutico.

 



Data di ultimo aggiornamento 30 gennaio 2019



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