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Esenzioni per malattie croniche

Immagine di una paziente e di un medico


Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le malattie croniche sono “problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”. Per alcune di esse il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti (Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche).

Le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124/98 (gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento). 

L’elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal DPCM Lea del 12 gennaio 2017 (allegato 8) e sostituisce il precedente.

 E' disponibile una banca dati per la ricerca.

Per la maggior parte delle malattie vengono individuate specifiche prestazioni fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), incluse nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell'evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di efficacia, in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.

Per alcune particolari malattie e condizioni le prestazioni non sono identificate puntualmente perché le necessità assistenziali dei soggetti affetti sono estese e variabili. In questi casi, a garanzia di una migliore tutela del paziente e di una maggiore flessibilità assistenziale, il prescrittore le individuerà di volta in volta, sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle necessità cliniche.

Non sono erogabili in esenzione le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie per la diagnosi, né l’assistenza farmaceutica e protesica, anche se la maggior parte delle Regioni nella determinazione dei ticket regionali sui farmaci, ha già previsto una partecipazione ridotta per i soggetti esenti per patologia.

Decreto 23 giugno 2023 di determinazione delle tariffe

Il 4 agosto 2023 è stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 giugno 2023, di determinazione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, come previsto dall'articolo 64, commi 2 e 3 del DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei LEA).

Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2023 le disposizioni del decreto 23 giugno 2023 entrano in vigore dal 1° aprile 2024 sia per quanto concerne le tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale, sia per quanto concerne le tariffe dell’assistenza protesica, per consentire alle Regioni e alle Aziende erogatrici pubbliche e private accreditate di adeguare i propri sistemi.

Cosa prevede il DPCM 12 gennaio 2017

L’ elenco contenuto nel DPCM 12 gennaio 2017 conta complessivamente 64 codici di esenzione, corrispondenti a patologie e condizioni.

Sono state introdotte 6 nuove patologie esenti:

  • bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (stadi clinici “moderato”, “grave” e “molto grave”)
  • osteomielite cronica
  • patologie renali croniche
  • rene policistico autosomico dominante
  • endometriosi (stadi clinici III e IV)
  • sindrome da talidomide

Vengono spostate tra le malattie croniche alcune patologie già esenti come malattie rare:

  • malattia celiaca
  • sindrome di Down
  • sindrome di Klinefelter
  • connettiviti indifferenziate

Viceversa, due patologie già esenti come malattie croniche vengono spostate tra le rare:

  • sclerosi sistemica progressiva
  • miastenia grave

La condizione “Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)” (codice esenzione 052) viene modificata in “Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo, intestino)” comprendendo anche i trapiantati di intestino, prima esclusi.

Infine, l' elenco prevede che l’esenzione per “ipertensione arteriosa” venga suddivisa in due codici:

  1. 0A31 IPERTENSIONE ARTERIOSA (SENZA DANNO D'ORGANO)
  2. 0031 IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO D'ORGANO.

Tale suddivisione consente di individuare meglio le prestazioni da concedere in esenzione per il monitoraggio della patologia, in relazione alle diverse esigenze assistenziali, e consente di dare a ciascun assistito ciò di cui ha effettivamente bisogno.

Come ottenere l’esenzione

L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell’elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche: 

  • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
  • copia del verbale di invalidità
  • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza
  • certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari
  • certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea. 

Sulla base di tale certificazione, l'Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito, nel rispetto della tutela dei dati personali, rilascia un attestato (attestato di esenzione) che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.

Durata dell'attestato di esenzione

Il Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche non fissava a livello nazionale limiti temporali di validità per gli attestati, tranne che per la condizione di cui al codice 040, ossia neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale (limitato ai primi tre anni di vita).

Per alcune malattie e condizioni, Regioni e Province autonome hanno autonomamente previsto attestati di durata limitata, sulla base di criteri clinici o organizzativi.

nuovi periodi di validità dell’attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti sono stati pubblicati con il Decreto 23 novembre 2012 "Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie".

Gli attestati di esenzione, rilasciati o rinnovati dalle ASL, non potranno avere una validità inferiore a quella fissata nell’allegato 1 al Decreto.

Maggiori informazioni

Per ottenere informazioni utili sul nuovo sistema di esenzione e sulla documentazione clinica idonea da presentare alla propria Azienda sanitaria locale, è opportuno che l’assistito si rivolga al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta che saprà informarlo e indirizzarlo correttamente.



Data di ultimo aggiornamento 8 marzo 2024



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