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FAQ - Formazione proprietari di cani

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Data ultima verifica: 26 febbraio 2021


Domande e risposte (Mostra risposte)

E' un attestato rilasciato ai proprietari e detentori di cani, o a chiunque intenda divenirlo, al termine di un percorso formativo, con superamento di un test di verifica finale, organizzato dai Comuni congiuntamente con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
I proprietari e i detentori di cani non sempre interagiscono in modo corretto con i propri animali, soprattutto per mancanza di conoscenze adeguate riguardo alle esigenze fisiologiche, comportamentali e comunicative della specie.
Queste carenze cognitive possono tradursi in difficoltà di relazione interspecifica e talvolta determinare lo sviluppo di manifestazioni comportamentali indesiderate da parte degli animali.
L’obiettivo generale dei corsi di formazione è, pertanto, quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario o detentore, al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto familiare e sociale.
Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane, in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile.
Sono previsti due livelli formativi:
  1. un percorso di base, a partecipazione volontaria;
  2. un percorso avanzato, obbligatorio per i proprietari e detentori di cani riconosciuti a rischio elevato per l’incolumità pubblica.
Il percorso formativo di base ha una durata complessiva di 10 ore, suddivise in 5 sessioni didattiche di 2 ore ciascuna e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
  1. etologia canina;
  2. sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano);
  3. il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza;
  4. la comunicazione intra ed extraspecifica. Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva;
  5. relazione uomo – cane: errori di comunicazione;
  6. come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento;
  7. normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d’affezione: obblighi e responsabilità del proprietario.
La fase teorica può essere integrata da dimostrazioni pratiche.
I percorsi di formazione obbligatoria sono prescritti da un veterinario ufficiale, che può avvalersi della consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento animale per una valutazione comportamentale sul cane.
Tali percorsi prevedono gli stessi argomenti del corso di base, ma trattati in maniera più approfondita e un maggior numero di sessioni didattiche.
Sono inoltre previste esercitazioni pratiche per il proprietario con il cane al fine di garantire una più corretta gestione del proprio animale.
I risultati del percorso formativo sono soggetti a verifica periodica da parte del servizio veterinario ufficiale.
Tutti i cani coinvolti in episodi di morsicatura o di aggressione e qualsiasi altra manifestazione di comportamento potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica devono essere segnalati ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

I Servizi Veterinari, a seguito delle segnalazioni ricevute, sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario o detentore. In caso di valutazione di rischio elevato, in relazione alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati come animali a rischio elevato per l’incolumità pubblica.

I proprietari o detentori dei cani che devono obbligatoriamente seguire i percorsi formativi sono individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, nell’ambito dei loro compiti di tutela dell’incolumità pubblica e in base alla risultanza dell’iscrizioni dei cani nei registri degli animali a rischio elevato, tenuti dai Servizi Veterinari medesimi.
Sì, ma solo se i cani sono inseriti nei registri degli animali a rischio elevato per l’incolumità pubblica tenuti dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.
Sì, ma a condizione che il proprietario o conduttore applichi sia il guinzaglio che la museruola.
Sì, attraverso il microchip (con il quale ogni cane deve essere identificato entro il secondo mese di vita) è possibile ottenere dai Servizi Veterinari territorialmente competenti informazioni relative al cane.
Fermo restando l’obbligo di conseguire il patentino nei casi previsti, l’ordinanza vigente non prescrive di portarlo con sé quando si è in compagnia del proprio animale nei luoghi pubblici.
Il proprietario o detentore del cane, trattandosi di un soggetto iscritto in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione, a fronte di un’ eventuale motivata richiesta da parte degli organi di vigilanza, può rilasciare un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il proprietario è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del proprio animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.
Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Sì. In particolare l’ingiustificato inadempimento all’obbligo di frequentare i percorsi formativi attivati dalle autorità competenti potrebbe configurare l’ipotesi di "inosservanza di un provvedimento dell'autorità" e comportare la sanzione prevista dall’articolo 650 del codice penale:
"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206."
Si può, inoltre, ipotizzare il sequestro dell’animale in caso di persistente rifiuto, considerata l’incapacità del proprietario o detentore di assicurare un possesso responsabile.
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