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FAQ - Reclami e rimedi giurisdizionali

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Se hai ricevuto cure in Italia puoi segnalare direttamente il disservizio al prestatore di assistenza sanitaria. Nel caso di strutture pubbliche puoi rivolgerti direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della struttura presso cui hai ricevuto assistenza sanitaria e presentare un reclamo.

Ti invitiamo a contattare l’URP della struttura pubblica per conoscere le modalità e le procedure per la presentazione del reclamo e a consultare la Carta dei Servizi Sanitari di cui ogni struttura pubblica è tenuta a dotarsi.

In ogni caso, potrai rivolgerti al Punto di Contatto Nazionale italiano che ti fornirà le informazioni relative ai tuoi diritti.

Se sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano e hai ricevuto cure in un altro Paese dell’ UE puoi rivolgerti al Punto di Contatto del Paese in cui hai subito il disservizio oppure al Punto di Contatto Nazionale italiano per ricevere informazioni sui tuoi diritti.

Il cittadino che subisce un danno alla propria salute a causa di un trattamento sanitario effettuato in Italia, ad oggi, ha diritto al risarcimento del danno mediante diversi rimedi, disciplinati principalmente dal codice civile e dalla Legge 24/2017 (c.d. “Legge Gelli Bianco”).

Tale diritto ricorre nel caso in cui la prestazione sanitaria erogata provochi una lesione all’integrità psico-fisica o addirittura il decesso del paziente, a seguito dell’accertamento della responsabilità del professionista sanitario o della struttura sanitaria che l’ha preso in carico.

I principali strumenti a favore del paziente danneggiato sono di natura giudiziaria e consistono nell’instaurazione di processi civili e penali.

Innanzitutto, nel caso in cui il paziente intenda instaurare un giudizio civile per accertare la responsabilità del sanitario e/o della struttura, deve necessariamente tentare una conciliazione- c.d. mediazione (A.D.R.) -finalizzata al raggiungimento di un accordo, in modo da evitare l’insorgenza di un processo, ricorrendo ad un apposito organo di mediazione, pubblico o privato, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 04 marzo 2010, n. 28.

Nel caso in cui sia fallito il tentativo di mediazione, il cittadino può rivolgersi al giudice civile per accertare la responsabilità del professionista sanitario per fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 cc e/o della struttura sanitaria per violazione degli obblighi correlati alla cura del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc.

L’azione per il risarcimento del danno nei confronti del professionista sanitario deve essere proposta entro il termine di 5 anni dal momento in cui il paziente ha preso consapevolezza della lesione, mentre nei confronti della struttura sanitaria deve essere esperita entro il termine di dieci anni dal momento in cui il paziente prende coscienza del danno subito e della sua riconducibilità alla violazione degli obblighi contrattuali da parte della struttura.

Il diritto al risarcimento del danno può, eventualmente, anche derivare dalla commissione di un reato e può essere fatto valere dal paziente già direttamente in sede di giudizio penale oppure in un autonomo giudizio civile.

In ogni caso, è possibile rivolgersi al Punto di Contatto Nazionale italiano che potrà fornire informazioni specifiche sui diritti della persona e sui rimedi extragiudiziali e/o giudiziali, civili e penali.

Il diritto al risarcimento del danno derivante da trattamenti sanitari, per il quale nell’ordinamento italiano il riferimento principale è dato nel rispetto della Legge 8 marzo 2017, n.24, sorge qualora in conseguenza di una prestazione sanitaria non correttamente eseguita derivi al paziente una lesione alla sua integrità psico-fisica o il decesso, sempre che ne venga accertata la responsabilità del professionista sanitario e/o la responsabilità della struttura sanitaria presso cui il paziente ha ottenuto la prestazione.

Per accedere alla tutela giudiziaria in sede di risarcimento del danno, mediante l’esperimento di un’apposita azione davanti al giudice civile competente per territorio, è necessario avviare preventivamente un tentativo di risoluzione extragiudiziaria della controversia - c.d. mediazione (A.D.R.) - ricorrendo all’attività di un organismo di mediazione, pubblico o privato, iscritto presso l’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 04 marzo 2010, n. 28.

Il diritto al risarcimento del danno può, eventualmente, anche derivare dall’esercisio di un’azione giudiziaria penale, nel caso in cui dal trattamento sanitario sia derivata la commissione di uno specifico reato.

Ti consigliamo di rivolgerti al Punto di Contatto Nazionale italiano che potrà fornirti informazioni specifiche sui tuoi diritti e sui rimedi extragiudiziali e/o giudiziali, civili-penali.

È sempre possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria italiana sia civile che penale.



Data di ultimo aggiornamento: 4 aprile 2024


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