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FAQ - Campo di applicazione della direttiva e del regolamento

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Il Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 garantisce che gli assicurati - principalmente i lavoratori - non perdano la loro protezione sociale quando si spostano in un altro Stato membro dell' UE dello SEE o della Svizzera. Infatti, le disposizioni del Regolamento riguardano tutti i settori della sicurezza sociale, ovvero: prestazioni di malattia, di maternità, d'invalidità, di vecchiaia, di disoccupazione e familiari, di pensionamento anticipato, per i superstiti, per infortuni sul lavoro e malattie professionali, assegni in caso di morte.

In tale contesto, il Regolamento garantisce anche le prestazioni sanitarie legate al soggiorno temporaneo fuori dello Stato competente ritenute necessarie dal punto di visto medico (cure urgenti) nonché la possibilità di andare in un altro Stato membro diverso da quello di competenza esclusivamente per beneficiare dell' assistenza sanitaria (cure programmate).

A queste disposizioni si affianca la Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 che sancisce il diritto dei pazienti di scegliere liberamente il prestatore di assistenza sanitaria. Inoltre, la Direttiva introduce norme volte a garantire che i pazienti usufruiscano di un‘assistenza sanitaria sicura e di qualità, a tutelare i diritti dei pazienti in qualunque Stato membro si rechino, ad assicurare che i pazienti ricevano tutte le informazioni necessarie per esercitare i propri diritti, a costituire un sistema efficiente di cooperazione tra i differenti sistemi sanitari degli Stati membri facilitando forme di cooperazione e di mutua assistenza fra Paesi.

Il Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 e la Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 differiscono principalmente nei seguenti aspetti:

Rimborso dei costi

Il Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 prevede, di norma l'assistenza diretta: le prestazioni sanitarie sono fornite, alle stesse condizioni degli assicurati nel Paese di cura, dalle strutture sanitarie o dai professionisti, pubblici o privati convenzionati, e sono, di norma, pagate direttamente dal proprio Sistema sanitario, salvo eventuale partecipazione alla spesa (come il ticket in Italia).  
La Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 prevede, di norma, l'assistenza indiretta: il paziente anticipa i costi dell'assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e successivamente richiede il rimborso al Sistema sanitario di appartenenza. Il rimborso è, di norma, pari al costo che il Sistema sanitario di appartenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state erogate nello proprio Stato, senza superare il costo della prestazione sanitaria effettivamente ottenuta.

Autorizzazione preventiva (cure programmate)

Il Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 richiede sempre un'autorizzazione preventiva.
La Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 prevede che gli Stati membri possano subordinare ad autorizzazione preventiva l'assistenza sanitaria che: è soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta inoltre il ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; è fornita da un prestatore di assistenza sanitaria che, all'occorrenza, potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.

Cure fruibili all'estero

Il Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 prevede che si possano ottenere, nei Paesi dell’Unione Europea, negli altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e in Svizzera, oltre alle cure necessarie e urgenti durante i soggiorni temporanei,  le cure adeguate al proprio stato di salute purché le stesse figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si risiede e non possano essere praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.
La Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 prevede che si possano ottenere, in uno degli Stati dell’Unione Europea, le cure erogate dal proprio sistema sanitario, ad eccezione: dei servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata; dell'assegnazione e dell'accesso agli organi ai fini dei trapianti; dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose.

Prestatori di assistenza sanitaria

Il Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004 prevede che le prestazioni sanitarie siano fornite da strutture sanitarie o professionisti, pubblici o privati convenzionati con il Sistema sanitario del Paese di cura.
La Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 prevede che le prestazioni rimborsabili possano essere fornite da prestatori di assistenza sanitaria pubblici e  privati, anche al di fuori delle convenzioni con il Sistema sanitario del Paese di cura.

Al fine di valutare quale dei due sistemi normativi sia più confacente alle tue esigenze, ti invitiamo a contattare la tua Istituzione competente (se sei un iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o il tuo Punto di Contatto Nazionale che saprà darti tutte le informazioni utili al tuo caso clinico.

Con la Direttiva puoi ricevere in un altro Stato membro dell'Unione Europea le stesse prestazioni sanitarie che il tuo sistema sanitario avrebbe offerto se ti fossi curato nel tuo Paese, ad eccezione dei servizi nel settore dell'assistenza di lunga durata (il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine), dell'assegnazione e dell'accesso agli organi ai fini dei trapianti, dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose.

Rivolgiti alla tua istituzione competente (se sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) o al tuo Punto di Contatto Nazionale per sapere, con precisione, quali tipi di cure rientrano nella Direttiva e quali di queste necessitano di autorizzazione preventiva ai fini del rimborso.

E' possibile usufruire di assistenza sanitaria all'estero se questa non è disponibile tempestivamente nel proprio territorio, ma occorre accertarsi presso l'istituzione competente (se sei iscritto al Servizio Sanitario Nazionale italiano, la ASL di appartenenza) se è necessaria un'autorizzazione preventiva e se le prestazioni sanitarie ti saranno rimborsate al rientro.

Gli Stati membri dell’Unione Europea possono limitare l'assistenza sanitaria transfrontaliera qualora sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, quali le esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio dello Stato membro interessato, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o alla volontà di garantire un controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.

Le limitazioni possono riguardare sia il rimborso delle spese sostenute dai propri pazienti trattati in un altro Stato membro che l’accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei pazienti provenienti da altri Stati membri.

Prima di partire verifica se vi sono tali limitazioni anche tramite il tuo Punto di Contatto Nazionale. 

In Italia,  eventuali restrizioni saranno pubblicate sul portale del Ministero della Salute e sui siti web delle Regioni e delle Province autonome interessate.



Data di ultimo aggiornamento: 1 agosto 2023


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