La SARS così come definita dall’OMS è “…una malattia la cui eziologia non è ancora nota e la cui trasmissione avviene essenzialmente per via aerea a seguito di stretto contatto (diretto) con la persona malata. Allo stato attuale non c’è evidenza che l’infezione possa essere trasmessa attraverso contatti casuali tra la popolazione…”
A seguito delle numerose richieste inoltrate dal Ministero della Salute –Ufficio Malattie Infettive- e da altri Organismi, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) si è attivato per verificare che tipo di interventi si debbano adottare per la tutela della salute dei lavoratori.
Trattandosi di rischio biologico, la normativa di riferimento è rappresentata dal DLgs 626/94, Titolo VIII, e successive modifiche ed integrazioni,in base al quale è necessario, a seguito del procedimento di valutazione del rischio, intraprendere, nel caso di rischio di esposizione, gli interventi di tutela previsti, quali le misure di riduzione e abbattimento del rischio, l’informazione e la formazione, nonchè la sorveglianza sanitaria.
Nel caso specifico della SARS, in generale, in assenza di casi sospetti si configura un’ assenza di potenziale esposizione (e quindi anche di rischio di esposizione) e pertanto i lavoratori sono equiparabili al resto della popolazione. Per essi valgono quindi le misure generali di salvaguardia che l’OMS ed il Ministero della Salute hanno indicato e indicheranno al riguardo.
Si ritiene che, allo stato attuale, in presenza di caso sospetto, ossia:
nell’ambito dei passeggeri di un aeromobile, i lavoratori potenzialmente esposti siano soltanto il personale in servizio sugli aeromobili ed il personale sanitario che presta i primi controlli.
Si ritiene quindi che il suddetto personale debba avere a disposizione per lo svolgimento della propria attività lavorativa i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI ):
Per quanto riguarda il personale che lavora nell’ambito aeroportuale, l’ ISPESL ritiene che soltanto gli operatori, che per motivi di servizio debbano accedere all’interno degli aeromobili in cui si sia configurato un caso sospetto, debbano indossare i seguenti DPI :
Inoltre questo Istituto ritiene che se per proprie competenze istituzionali il personale delle forze dell’ordine o delle dogane debba entrare in contatto con il caso sospetto, questi operatori dovranno anch’essi indossare:
Infine l’ ISPESL ritiene che in presenza di caso sospetto gli operatori della sanità aerea debbano accedere immediatamente all’interno dell’aeromobile al fine di procedere al controllo del passeggero ed ai successivi adempimenti già previsti dal Ministero della Salute.
(Fonte: Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro)