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Ministero della Salute
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Il portale informa - In primo piano - SARS: il punto della situazione - Norme di protezione dei lavoratori esposti


logo ispeslLa SARS così come definita dall’OMS è “…una malattia la cui eziologia non è ancora nota e la cui trasmissione avviene essenzialmente per via aerea a seguito di stretto contatto (diretto) con la persona malata. Allo stato attuale non c’è evidenza che l’infezione possa essere trasmessa attraverso contatti casuali tra la popolazione…”

A seguito delle numerose richieste inoltrate dal Ministero della Salute –Ufficio Malattie Infettive- e da altri Organismi, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) si è attivato per verificare che tipo di interventi si debbano adottare per la tutela della salute dei lavoratori.

Trattandosi di rischio biologico, la normativa di riferimento è rappresentata dal DLgs 626/94, Titolo VIII, e successive modifiche ed integrazioni,in base al quale è necessario, a seguito del procedimento di valutazione del rischio, intraprendere, nel caso di rischio di esposizione, gli interventi di tutela previsti, quali le misure di riduzione e abbattimento del rischio, l’informazione e la formazione, nonchè la sorveglianza sanitaria.

Nel caso specifico della SARS, in generale, in assenza di casi sospetti si configura un’ assenza di potenziale esposizione (e quindi anche di rischio di esposizione) e pertanto i lavoratori sono equiparabili al resto della popolazione. Per essi valgono quindi le misure generali di salvaguardia che l’OMS ed il Ministero della Salute hanno indicato e indicheranno al riguardo.

Si ritiene che, allo stato attuale, in presenza di caso sospetto, ossia:

  • una persona, che dopo il 1° novembre 2002, presenti una storia di febbre alta > 38° C, tosse o difficoltà respiratorie e una o più delle seguenti condizioni: contatto ravvicinato, nei dieci giorni precedenti l’inizio dei sintomi,con un caso sospetto o probabile di SARS – storia di viaggio, nei dieci giorni precedenti l’inizio dei sintomi in aree affette;
  • una persona con una malattia respiratoria acuta non spiegata , con conseguente decesso, dopo il 1° novembre 2002 ed in cui non sia stata eseguita autopsia. (Fonte Ministero della Salute),

nell’ambito dei passeggeri di un aeromobile, i lavoratori potenzialmente esposti siano soltanto il personale in servizio sugli aeromobili ed il personale sanitario che presta i primi controlli.

Si ritiene quindi che il suddetto personale debba avere a disposizione per lo svolgimento della propria attività lavorativa i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI ):

  • facciali filtranti FFP3 che rispetto a quelli indicati dall’OMS (tipo N95, con efficienza di filtrazione del 95%) offrono maggiore protezione al lavoratore in quanto presentano un’efficienza filtrante del 98%.
  • guanti monouso,classificati come dispositivi di protezione individuale in terza categoria, con certificazione di conformità alla EN 374.
  • camici monouso, classificati come DPI, con certificazione tipo CE per la protezione da agenti biologici.

Per quanto riguarda il personale che lavora nell’ambito aeroportuale, l’ ISPESL ritiene che soltanto gli operatori, che per motivi di servizio debbano accedere all’interno degli aeromobili in cui si sia configurato un caso sospetto, debbano indossare i seguenti DPI :

  • facciali filtranti FFP3 che rispetto al quelli indicati dall’OMS (tipo N95 con efficienza di filtrazione del 95%) offrono maggiore protezione al lavoratore in quanto presentano un’efficienza filtrante del 98%.
  • guanti monouso,classificati come dispositivi di protezione individuale in terza categoria, con certificazione di conformità alla EN 374.

Inoltre questo Istituto ritiene che se per proprie competenze istituzionali il personale delle forze dell’ordine o delle dogane debba entrare in contatto con il caso sospetto, questi operatori dovranno anch’essi indossare:

  • facciali filtranti FFP3 che rispetto al quelli indicati dall’OMS (tipo N95 con efficienza di filtrazione del 95%) offrono maggiore protezione al lavoratore in quanto presentano un’efficienza filtrante del 98%.
  • guanti monouso,classificati come dispositivi di protezione individuale in terza categoria, con certificazione di conformità alla EN 374.

Infine l’ ISPESL ritiene che in presenza di caso sospetto gli operatori della sanità aerea debbano accedere immediatamente all’interno dell’aeromobile al fine di procedere al controllo del passeggero ed ai successivi adempimenti già previsti dal Ministero della Salute.

(Fonte: Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro)