
La prima testimonianza di diritto che riguarda specificatamente gli animali è stata sancita nel 1641 nel Massachussettes. Essa afferma che "Nessun uomo può esercitare alcuna tirannia o crudeltà verso gli animali tenuti dall'uomo per il proprio utilizzo" e scaturisce, da un lato dalla vocazione animalista dei colonizzatori inglesi, dall'altro dal contatto quotidiano con gli animali da parte dei nativi.
Durante l'ultimo secolo scienziati, umanisti, zoofili, giuristi, sociologi e politici sono stati sollecitati ad affrontare il problema della tutela della vita animale nella società. Ne è scaturito un ampio dibattito mondiale dagli elevati contenuti etici, scientifici e politici che ha condotto alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale proclamata il 15 ottobre 1978 nella sede dell'Unesco a Parigi.
Anche se la Dichiarazione Universale sui diritti dell'Animale non ha alcun valore sul piano giuridico-legislativo, aver avvertito la necessità di confrontarsi su questo argomento rappresenta, per ogni persona e Paese, un passo avanti ed una scelta di civiltà.
Infatti, negli ultimi 25 anni, sono state emanate numerose disposizioni che confermano i diritti degli animali estendendo la disciplina legislativa ad ogni aspetto del rapporto con l'uomo e ad ogni fase dell'utilizzazione degli animali da parte dell'uomo.
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Dichiarazione universale dei diritti degli animali
Preambolo - Considerato che ogni animale ha dei diritti;
b) L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali. c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo.
b) Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia.
b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
b) L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale.
a) Ogni atto che comporti l'uccisione di un numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie. b) L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio.
b) Le scene di violenza di cui animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale.
b) I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo. |
Fonte: Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione - Ufficio X
(Piera Volpati - Redazione Ministerosalute.it / febbraio 2003)