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Ministero della Salute
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Punti di balneazione costa italiana 

L’Italia ha 7.375,3 Km di costa marina, controllata per sei mesi l’anno, da aprile a settembre, con un monitoraggio bimensile effettuato sulla base del DPR 470/82 e successive modificazioni in recepimento alla direttiva europea 76/160 CE.
Il monitoraggio viene svolto dai Dipartimenti provinciali delle ARPA sui punti di balneazione indicati dalle Regioni, per un totale di oltre 4.600 punti per il mare e 500 per le acque lacustri e fluviali. 

La Commissione europea ha inviato una lettera di diffida a undici stati membri, tra cui l’Italia, che hanno soppresso zone di balneazione dagli elenchi ufficiali, evitando di applicare le norme comunitarie a tutela della salute dei bagnanti, temendo che alcuni Stati abbiano scelto di chiudere alcune zone di balneazione piuttosto che risolverne i problemi di inquinamento.
In particolare la Commissione europea ha avviato contro l’Italia una procedura d’infrazione per aver cancellato 1.200 punti di balneazione dal 1991 ad oggi.

Occorre precisare che l’Italia adotta criteri molto più cautelativi di quelli previsti dalla direttiva europea facendo riferimento ai valori guida anziché a quelli imperativi per i parametri batteriologici (coliformi totali 2.000 contro i 10.000 della UE, conformi fecali 100 contro i 2.000 della UE) e ad una rete di monitoraggio capillare, con punti di prelievo distanti l’uno dall’altro non più di 2 km, con distanze minime anche di 100 metri, a controllo di foci di fiumi.
Inoltre nelle aree in cui le analisi routinarie hanno esito negativo, vengono effettuati controlli ulteriori (5 analisi suppletive per ogni analisi sfavorevole) e qualora 2 di queste confermino l’inquinamento, la zona viene vietata alla balneazione con ordinanza sindacale.

Ai fini della valutazione della C.E., inoltre, non si è tenuto conto dell’incremento nel nostro Paese dei punti a controllo (siamo passati da 4462 nel 1991 a 5268 nel 2005) e del fatto che molti punti di balneazione sono stati cancellati dalle Regioni a seguito di cambiamenti geomorfologici del territorio ( prosciugamento di corsi d’acqua, e quindi cancellazione dei punti a controllo della foce, erosione della costa, spostamento della foce, etc).
Va infine sottolineato che molti dei punti cancellati, o vengono sostituiti da altri più significativi o non reintegrati, quando la costa risulta comunque essere controllata da punti adiacenti.
La cancellazione di un punto di balneazione da parte delle Regioni è quindi dovuto principalmente alle ragioni sopra esposte.

Dal 2000, in ottemperanza all’art.7 della legge 422/2000, quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione e sottoposta a misure di miglioramento , volte a rimuovere le cause dell’inquinamento, e il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all’esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi.
Pertanto i suddetti punti non possono essere cancellati dall’anagrafe e vengono vietati alla balneazione a tutela della salute del bagnante fino al momento del risanamento e successivo monitoraggio di verifica (sei mesi).

Fonte: D.G. Prevenzione sanitaria - Ufficio IV - 9 maggio 2006