Il produttore o il soggetto per conto del quale è fabbricato un prodotto o il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato può chiedere, per motivi di riservatezza commerciale, di non riportare uno o più ingredienti del prodotto nell'elenco che deve comparire sul contenitore o sull'imballaggio esterno. (Legge 713/86 art. 8 bis e Allegato VII)
A seguito della domanda di riservatezza, la denominazione dell'ingrediente verrà sostituita nell'elenco presente sulla confezione da un numero di registrazione attribuito dal Ministero.
Il Ministero attribuisce un numero composto da 7 cifre:
- le prime due corrispondono all'anno di riconoscimento della riservatezza;
- le due seguenti al codice attribuito a ciascuno Stato membro:
- 01 Francia
- 02 Belgio
- 03 Paesi Bassi
- 04 Germania
- 05 Italia
- 06 Regno Unito
- 07 Irlanda
- 08 Danimarca
- 09 Lussemburgo
- 10 Grecia
- 11 Spagna
- 12 Portogallo
- 13 Finlandia
- 14 Austria
- 15 Svezia
- le tre ultime sono attribuite dall'autorità competente.