Menu nascosto all'interno della pagina
Salta la testata inizio
Ministero della Salute
Cerca 



A cura di:
Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici


Riservatezza degli ingredienti
Il produttore o il soggetto per conto del quale è fabbricato un prodotto o il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato può chiedere, per motivi di riservatezza commerciale, di non riportare uno o più ingredienti del prodotto nell'elenco che deve comparire sul contenitore o sull'imballaggio esterno. (Legge 713/86 art. 8 bis e Allegato VII)

A seguito della domanda di riservatezza, la denominazione dell'ingrediente verrà sostituita nell'elenco presente sulla confezione da un numero di registrazione attribuito dal Ministero.
Il Ministero attribuisce un numero composto da 7 cifre:
  • le prime due corrispondono all'anno di riconoscimento della riservatezza;

  • le due seguenti al codice attribuito a ciascuno Stato membro:

      • 01 Francia
      • 02 Belgio
      • 03 Paesi Bassi
      • 04 Germania
      • 05 Italia
      • 06 Regno Unito
      • 07 Irlanda
      • 08 Danimarca
      • 09 Lussemburgo
      • 10 Grecia
      • 11 Spagna
      • 12 Portogallo
      • 13 Finlandia
      • 14 Austria
      • 15 Svezia

  • le tre ultime sono attribuite dall'autorità competente.