
A cura di:
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Web editing:
Dr. C. PAOLILLO
Dr. D. DE CRINITO
Si forniscono esclusivamente indicazioni sugli animali da compagnia, introdotti in Italia a seguito di viaggiatori, e si tralasciano, invece, quelle sugli animali destinati al commercio.
Le informazioni riguardano soltanto gli aspetti sanitari di competenza del Ministero della Salute (Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute).
Le indicazioni sono fornite in merito a cani, gatti e altri animali da compagnia che arrivano in Italia a seguito dei loro proprietari.
CANI, GATTI E FURETTI
Dal 1 ottobre 2004 è entrata in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea di cani, gatti e furetti nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.
La nuova normativa riguarda la movimentazione, degli animali non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.
L’introduzione degli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) in Italia, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili, è possibile a condizioni diverse a seconda che gli animali provengano da Paesi membri dell'Unione europea o da Paesi terzi.
Introduzione da Paesi UE
Gli animali introdotti al seguito dei proprietari o responsabili devono essere muniti del passaporto comunitario stabilito dalla Decisione della Commissione 2003\803\CE (pdf, 1 MB) del 26 novembre 2003 e identificati tramite un microchip o tatuaggio chiaramente leggibile se però apposto prima del 03/07/2011.
Il passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente del Paese di provenienza, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione nei confronti della rabbia in corso di validità. Se trattasi di prima vaccinazione l’animale può essere movimentato soltanto dopo che siano trascorsi 21 giorni.(Decisione della Commissione del 2 febbraio 2005)
Per il rilascio del passaporto si consiglia di rivolgersi ai Servizi veterinari del Paese comunitario di provenienza.
Per l’introduzione in Italia degli animali da compagnia non è richiesto il trattamento preventivo nei confronti delle zecche e dell’echinococco.
In aggiunta alle condizioni sopra delineate e in accordo al Regolamento della Commissione (UE) N. 388/2010,cani, gatti e furetti devono essere conformi alle condizioni poste dalla Direttiva 92/65/CEE (che concerne i movimenti commerciali tra i Paesi membri)quando il numero totale di questi animali movimentati anche per fini non commerciali, supera le 5 unità.
Le condizioni poste per l’introduzione in Italia dagli Stati membri possono applicarsi anche per i movimenti da Andorra, Croazia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, qualora sia constatato dalla Commissione europea che tali Paesi applicano norme equivalenti a quelle dell’Unione europea; a tale riguardo si consiglia di consultare sul sito dell'Unione europea l'area dedicata alla movimentazione di cani, gatti e furetti .
Introduzione da Paesi terzi
Le norme cui attenersi per l'introduzione in Italia di animali al seguito fino a un massimo di 5 e senza finalità commerciali, provenienti da Paesi terzi variano a seconda che il paese sia inserito o meno nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato in allegato al Regolamento 998\2003\CE. L'elenco, che viene costantemente aggiornato, è consultabile sul sito dell'Unione europea .
Il campione di sangue per la titolazione deve essere prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione antirabbica e, in caso di esito favorevole della titolazione, l’animale può essere movimentato solo dopo tre mesi dalla data del prelievo di sangue.
Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.
Laboratori italiani riconosciuti dalla Commissione
I laboratori riconosciuti dalla Commissione, sia italiani che degli altri Stati membri, sono inclusi nell’elenco di cui alla decisione della Commissione 2004\448\CE del 29 aprile 2004. L'elenco aggiornato dei laboratori riconosciuti nell’UE e nei Paesi Terzi è consultabile sul sito dell'Unione europea .
ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE
Altri animali d'affezione, al seguito di proprietari, sono, ai sensi del Regolamento (CE) 998/2003 (pdf, 47 KB) allegato I parte c:
Tali animali sopra elencati possono essere introdotti sul territorio Italiano purché:
Attualmente, tuttavia per i volatili (escluso il pollame di cui è vietata l’introduzione al seguito dei proprietari), si fa riferimento alla Decisione della Commissione 2007/25/CE (pdf, 119 KB) del 22 Dicembre 2006 e alla Ordinanza Ministeriale del 10 Novembre 2005 “influenza aviaria ad alta patogenicità: misure restrittive di polizia veterinaria per le importazioni”.
L’Italia autorizza i movimenti dai Paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite uguali o inferiori a 5 e se sono accompagnati dal certificato sanitario secondo il modello dell’allegato II della decisione 2007/25/CE innanzi riportata a cui va allegata una dichiarazione del proprietario, o del rappresentante del proprietario conforme all’allegato III della decisione 2007/25/CE.