I cittadini italiani che si recano per motivi di lavoro o con borsa di studio o per altri motivi specificati nel DPR 618 del 1980 nei Paesi al di fuori dell’Unione Europea e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria possono usufruire della garanzia dell'assistenza sanitaria in forma indiretta: anticipare le spese e presentare la domanda di rimborso alla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero entro il termine di tre mesi dalla data dell’ultima spesa per ciascun evento sanitario.
BENEFICIARI DELL'ASSISTENZA
Sono beneficiari dell'assistenza sanitaria in paesi con i quali non vigono accordi in materia sanitaria i cittadini che si recano all’estero per motivi di lavoro e di studio.
COSA FARE PRIMA DELLA PARTENZA
I beneficiari dell'assistenza devono richiedere l'attestato ex art. 15 del DPR 31/7/80, n.618 alla ASL di iscrizione previa presentazione della seguente documentazione:
I lavoratori del settore pubblico possono richiedere il rilascio dell'attestato:
L'attestato potrà essere richiesto all’estero alla Rappresentanza diplomatica (sede di servizio) previa esibizione della documentazione sopra riportata.
L'attestato dovrà essere trasmesso alla ASL di iscrizione dell'assistito e al Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria ex Ufficio VI DGRUERI c/o il Ministero degli Affari Esteri preferibilmente in formato elettronico all'indirizzo e-mail minsalute@esteri.it.
La mancata comunicazione alla ASL di appartenenza comporta la perdita del diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero.
La durata dell'attestato sarà pari alla durata del periodo di soggiorno all'estero per motivi di lavoro.
PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL'ESTERO
A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono state trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta. Le relative modalità applicative saranno disciplinate con regolamento da emanare entro il 30 aprile 2013.
Procedura per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero fino al 31 dicembre 2012
Le pratiche relative ad eventi sanitari occorsi nell’anno 2012, trasmesse dalla Rappresentanza diplomatica e consolare al Ministero della Salute, continueranno ad essere trattate e rimborsate da quest’ultimo, anche se la domanda è stata presentata alla Rappresentanza nell’anno 2013.
Le istanze di rimborso riferite ad eventi sanitari iniziati nel 2012 e protrattisi nel 2013 (es. gravidanza, traumatismi che necessitano di prestazioni strettamente collegate) saranno rimborsate dall'Ufficio del Ministero della Salute presso il MAE.
Procedura per il rimborso delle spese sanitarie relative a prestazioni fruite dal 1 gennaio 2013
Le istanze di rimborso riferite a spese sanitarie per prestazioni occorse nell’anno 2013 dovranno essere inoltrate, tramite la Rappresentanza diplomatica o consolare all’estero, al Ministero della Salute che provvederà ad istruirle verificando la correttezza della documentazione acquisita per poi trasferirle alle regioni e province autonome per la successiva definizione secondo le modalità definite nel Regolamento da emanarsi entro il 30 aprile 2013.
Per le istanze di rimborso riferite ad eventi sanitari per patologie croniche, iniziate nel 2012 e protratte nel 2013 (es. ipertensione, chemioterapia...) il Ministero della Salute è competente al rimborso per le prestazioni riferite all’anno 2012 mentre per le prestazioni sanitarie fruite nell’anno 2013 il Ministero della Salute è competente alla verifica della correttezza formale dell’istanza che verrà successivamente evasa dalle regioni. Al riguardo si consiglia di presentare due separate istanze.
Domanda di rimborso delle spese sanitarie
La domanda di rimborso deve essere presentata al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria -ex Ufficio VI DGRUERI- presso il MAE, tramite Ambasciata o Consolato territorialmente competente, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso, allegando la seguente documentazione:
L'Ambasciata o l'Ufficio Consolare, previa verifica della completezza degli atti presentati in originale, appone il visto su tutta la documentazione (tranne l'attestato) e trasmette la stessa, tradotta, al Ministero della Salute Direzione Generale della Programmazione Sanitaria ex Ufficio VI DGRUERI - presso Ministero degli Affari Esteri. L'Ambasciata o l'Ufficio consolare può anticipare la trasmissione della documentazione per PEC (Posta elettronica Certificata) all'indirizzo: sanita.estero@postacert.sanita.it
Il Ministero della Salute verificata la regolarità e la completezza della documentazione, inoltrerà al competente organo di controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il provvedimento di liquidazione o reiezione delle spese sanitarie per prestazioni sanitarie fruite nell'anno 2012 nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale italiano o, per le prestazioni sanitarie fruite nell'anno 2013, provvederà alla verifica della completezza della documentazione per il successivo inoltro alle regioni e province autonome per la relativa definizione.
RIENTRO TEMPORANEO
In caso di rientro saltuario in Italia si ha diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini documentando l'attività di lavoro all’estero. In particolare, qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la reiscrizione nell'elenco del proprio medico di fiducia, si ha diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a proprio carico, per i quali se ne potrà richiedere il rimborso.
Al momento del rientro definitivo dall'estero, sarà necessario provvedere all'iscrizione all'ASL e alla scelta del medico di fiducia. La reiscrizione può ricadere negli elenchi dello stesso medico di fiducia a carico del quale si era iscritti al momento della sospensione (Circolare Ministero della sanità 11.05.84 n. 1000.116).