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LINEE GUIDA 28/12/2005

APPLICAZIONE REGOLAMENTO (CE) 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL’IGIENE DEI MANGIMI - LINEE GUIDA- REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO

Il regolamento prevede che tutti gli operatori del settore dei mangimi siano registrati o riconosciuti.

LA REGISTRAZIONE è prevista dall’art. 9:

Per gli operatori del settore dei mangimi che siano attivi in una qualsiasi delle fasi di produzione (per vendita o per autoconsumo), trasformazione, stoccaggio, trasporto e commercializzazione (con o senza detenzione di mangimi), per cui non è previsto un riconoscimento ai sensi dell’art.10.

Tali operatori devono effettuare una domanda di registrazione alla Regione o provincia Autonoma utilizzando il modello 3, unitamente al modello 4 allegati. Tali operatori verrano iscritti dall’autorità competente in un elenco di operatori registrati ai sensi dell’art.9 del regolamento.

Si precisa che:
  • gli operatori che effettuano operazioni a livello di produzione primaria e operazioni correlate, come stabilito dall’art.5, comma 1 del regolamento, devono ottemperare alle disposizioni di cui all’allegato I;
  • gli operatori che effettuano operazioni diverse dall’art.5, comma 1 (art.5, comma 2) devono ottemperare alle disposizioni di cui all’allegato II del regolamento.
IL RICONOSCIMENTO è previsto dall’art. 10 per coloro che:
  1. fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del regolamento;
  2. fabbricano e/o commercializzano premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell’allegato IV del regolamento;
  3. fabbricano ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell’allegato IV del regolamento.

L’istanza di riconoscimento per le attività di cui alla lettera A) solo per quanto riguarda la fabbricazione, deve essere inviata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, utilizzando il modello 2 allegato alle Linee guida. 
Per gli operatori che esercitano le attività di cui alla lettera A) commercializzazione, B) e C), l’istanza di riconoscimento deve essere inviata alle Regioni o Province autonome, utilizzando il modello 2 bis allegato.
Per tali stabilimenti è prevista l’assegnazione di un numero di identificazione nella forma stabilita nell’allegato V, capo II del Regolamento, dopo che l’autorità competente abbia effettuato una ispezione in loco che abbia dimostrato che essi soddisfino i requisiti fissati nell’allegato II.
Le imprese del settore dei mangimi, che effettuano esclusivamente l’attività di intermediari, ma che non detengono i prodotti nei loro locali, e chiedono di essere riconosciute ai sensi del regolamento, non sono soggette ad ispezione in loco da parte dell’Autorità competente. Tali operatori unitamente all’istanza di riconoscimento - modello 2 bis, devono allegare un’autocertificazione con cui dichiarano di non detenere la merce presso la sede dove intendono svolgere l’attività commerciale e che i prodotti che intendono mettere in commercio soddisfino i requisiti previsti dal regolamento utilizzando il modello 5. Gli operatori già riconosciuti o registrati ai sensi della Direttiva 95/69/CE e del D.Lgs 123/99 devono effettuare una notifica utilizzando il modello 1 (solo per chi possedeva un riconoscimento ai sensi dell’ art.2, comma 2, lettera a) del D.Lgs 123/99) o il modello 1 bis, all’autorità competente in cui dichiarano di voler continuare l’attività già in essere dopo il 1 gennaio 2006 e di possedere i requisiti di cui all’allegato IIdel Regolamento 183/2005. Per gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi della Direttiva 95/69/CE il numero di riconoscimento, di cui sono in possesso, rimane valido.

I trasportatori di mangimi, additivi e premiscele per “conto terzi” devono effettuare la domanda, ai fini della registrazione e rispettare i requisiti di cui all’allegato II.
Gli allevatori nell’ alimentazione di animali produttori di alimenti devono rispettare i requisiti dell’allegato III del Reg.(CE)183/05.



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